Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of facts already assessed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Leuci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leuci challenged a lower court's refusal to grant home detention, arguing for alternative measures based on his cooperation. The court rejected the appeal because it sought a re-evaluation of facts already properly assessed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they constitute a mere request for the re-evaluation of facts already congruently assessed by the lower court in the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUCI ROBERTO nato a BRINDISI il 09/04/1976 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze avanzate da LEUCI Roberto tese ad ottenere, la prima, del luglio 2021, il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per regioni di salute, la seconda, del gennaio 2022, la detenzione domiciliare secondo la legge speciale sui collaboratori di giustizia. In motivazione, il Tribunale ha reputato del tutto prematura la concessione della misura alternativa invocata, apparendo ancora necessario verificare l'affidabilità esterna del condannato e consolidare la recente scelta collaborativa del medesimo per un ulteriore e congruo periodo, prima dell'accesso a regimi alternativi.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEUCI Roberto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden