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Ordinanza — n. 21542/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds as mere repetition of issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely repeated objections already fully examined by the lower court. The appellant argued violations of specific articles regarding newspaper restrictions, but the court found no new legal issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis, commi 2, 2 bis e 2 quater ord.pen.; Artt. 18 commi 7, 8, 9 e 18 ter, comma 1 lett. a) O.P.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and constitute a mere repetition of complaints already adequately reviewed in the challenged decision.

Parole chiave

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generic grounds mere repetition inadmissible appeal reclamo newspaper restriction segreto professionale dei giornalisti diffusione limitata divieto di abbandonare un dato territorio

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis, commi 2, 2 bis e 2 quater ord.pen.
Artt. 18 commi 7, 8 e 9 e 18 ter, comma 1 lett. a) O.P.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da GALLICO Domenico avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che ha prorogato il divieto di ricevere quotidiani dell'area geografica di origine a norma dell'art. 18 ter comma 1 lett.

a) ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLICO Domenico deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 41 bis, commi 2, 2 bis e 2 quater ord.pen.; nonché artt. 18 commi 7, 8 e 9 e 18 ter, comma 1 lett.

a) O.P.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di doglianze vagliate in modo del tutto adeguato nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente