Cassation appeal dismissed for lack of standing as personal appeals were banned after August 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the legislative change on August 3, 2017. The appellant sought to apply the rule of continued offense to facts covered by prior final decisions, arguing for a specific legal interpretation. The court rejected this on procedural grounds, noting that personal appeals are no longer permitted and must be submitted by registered defense lawyers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 comma 1 cod.proc.pen.; Art. 613 comma 1 cod.proc.pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused or convicted after August 3, 2017, are inadmissible due to the lack of procedural standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL MITUS MARIAN nato il 11/05/1975 avverso l'ordinanza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; tr2-r( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 aprile 2022 il Tribunale di Pordenone rigettava l'istanza avanzata da PAVEL MITUS Marian tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa deliberazione preventiva alla quale segua una deliberazione specifica, mentre nel caso di specie è da escludere la presenza di unico momento ideativo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PAVEL MITUS Marian con atto personale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres