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Ordinanza — n. 21540/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the applicant, violating the mandatory requirement for defense counsel signatures. The applicant, Binni Alvaro, challenged a lower court's dismissal of his claim for compensation regarding a violation of Article 3 of the ECHR. The court ruled that since the appeal occurred after August 3, 2017, the new procedural law requiring representation by registered defense attorneys applied, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by defense attorneys registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defense counsel signature Cassation procedure personal filing procedural law 2017 allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINNI ALVARO nato a ASCOLI PICENO il 13/05/1969 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 novembre 2021 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nel procedimento relativo al reclamo avverso decisione del Magistrato di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 C.E.D.U. emessa nei confronti di BINNI Alvaro, dichiarava inammissibile il reclamo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione con atto personale BINNI Alvaro .

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside