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Ordinanza — n. 21539/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought re-evaluation of facts already properly assessed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fabio Messina's appeal inadmissible because it attempted to re-evaluate factual elements already properly assessed by the lower courts. Messina argued for a new evaluation of facts, but the court found this constituted an impermissible request for factual re-assessment. Consequently, the appeal was rejected, and Messina was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of factual elements that have been congruently assessed by the court of first instance or court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation Cassation procedure properly assessed facts procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Trapani il 19.12.2019 che condannava MESSINA Fabio per il reato di cui all'art.

75) comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MESSINA Fabio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente