Ordinanza — n. 21538/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; re-rt - - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 12.04.2019 che condannava CAMILLERI Salvatore per il reato di cui all'art. 73 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi sei di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 12.04.2019 che condannava CAMILLERI Salvatore per il reato di cui all'art. 73 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi sei di arresto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; re-rt - - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 12.04.2019 che condannava CAMILLERI Salvatore per il reato di cui all'art. 73 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi sei di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAMILLERI Salvatore deducendo: I: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della normativa di cui all'art.131 bis cod. pen. II: violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresidenteN,