Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of facts already properly assessed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Rizzo inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Rizzo challenged the second-instance conviction for soliciting a bribe, arguing violations of law and reasoning errors regarding the lower court's fact-finding. The court rejected these grounds, ruling that the request constituted an impermissible attempt to re-evaluate facts that had already been duly considered by the appellate tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts that have been congruently assessed by the court of first instance or second instance, as such requests are not permitted under the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /2->.1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 aprile 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 11.11.2021 che condannava RIZZO Alessandro per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RIZZO Alessandro{deducendo violazione di legge in relazione all'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011 e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consiglier