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Ordinanza — n. 21536/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it constitutes an impermissible request to re-evaluate facts already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Calamia Nardino inadmissible for proposing a request not permitted by law. The appellant challenged a second-instance conviction for soliciting a minor to commit a crime, arguing for a re-evaluation of facts already properly assessed by the lower courts. The court rejected this because the appeal sought to re-open factual determinations that were congruently evaluated during the trial, rendering the request legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a request for the re-evaluation of facts already congruently assessed in the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts solicitation of minors Cassation procedure improper request braccialetto elettronico sanzione disciplinare del notaio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 D.Igs. n. 159/11
Con sentenza emessa il 11 aprile 2022 la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 22.04.2021 che condannava CALAMIA Nardino per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi otto di reclusione.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMIA NARDINO nato a LEONBERG( GERMANIA) il 15/12/1968 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Ait5\--‘ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 aprile 2022 la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 22.04.2021 che condannava CALAMIA Nardino per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CALAMIA Nardino deducendo violazione di legge in relazione all'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente