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Sentenza — n. 21535/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21535/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATTE SOUFIANE nato il 01/10/1986 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena in data 18 settembre 2019 che dichiarava la responsabilità penale di JAMATTE Soufiane per il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Igs. 286/98.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 21535/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena in data 18 settembre 2019 che dichiarava la responsabilità penale di JAMATTE Soufiane per il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Igs. 286/98.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora allontanamento revoca della decisione amministrativa ripristino dello statuto di rifugiato riesame del decreto espulsione esecuzione dell'allontanamento asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - JAMATTE Soufiane deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATTE SOUFIANE nato il 01/10/1986 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena in data 18 settembre 2019 che dichiarava la responsabilità penale di JAMATTE Soufiane per il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Igs. 286/98.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - JAMATTE Soufiane deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il Collegio rileva che, a fronte di doglianza certamente ammissibile, è da dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 26 gennaio 2022). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente