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Ordinanza — n. 21534/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds as arguments were already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Angela Beselea's appeal inadmissible due to the generic nature of her arguments, which merely repeated points already thoroughly addressed by the Court of Appeal of Bologna. Beselea argued for a new review of the legal application regarding her conviction for illegal possession versus transport of weapons, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was rejected, and Beselea was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and constitute a mere repetition of issues already examined and resolved by the lower courts in a manner entirely adequate.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetition of examined issues Cassation appeal rejection procedural costs award Article 367 c.p.p. porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESELEA ANGELA nato il 30/03/1971 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-41 -4 - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 marzo 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28.01.2016 dal Tribunale di Parma, ha assolto Beselea Angela dal reato di detenzione illecita delle armi di cui alla imputazione, confermandone la responsabilità per il solo trasporto delle medesime armi.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BESELEA Angela deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di punti vagliati in modo del tutto adeguato nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te