Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought re-evaluation of facts already properly assessed by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Cardia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cardia challenged the Messina Tribunal's conviction for a crime under Article 4, paragraph 3 of Law 110/1975, arguing a violation of law. The court rejected this, ruling that the appeal constituted an improper request to re-evaluate facts already correctly assessed during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is filed for reasons not permitted by law, specifically when it constitutes a mere solicitation to re-evaluate factual elements that have been congruently assessed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDIA DOMENICO nato a MESSINA il 30/07/1953 avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 aprile 2022 il Tribunale di Messina ha affermato la penale responsabilità di CARDIA Domenico in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 comma III cod. pen., per fatto del 28 luglio 2020.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CARDIA Domenico deducendo violazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidene