Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly sought factual re-evaluation of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Mistretta's appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. Mistretta argued a defect in the lower court's reasoning regarding violations of preventive measure prescriptions, but the court found this constituted an improper request to re-evaluate facts already congruently assessed. Consequently, the appeal was rejected, and Mistretta was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.: A cassation appeal based on alleged defects in the reasoning of the lower court is inadmissible if it amounts to a request for the re-evaluation of facts already congruently assessed in the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 08/06/1978 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 aprile 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala, per il reato di violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione, nei confronti di MISTRETTA Giovanni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MISTRETTA Giovanni deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente