Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation of preventive measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Perre's appeal against the revocation of special surveillance measures inadmissible. Perre argued violations of Articles 11 and 15 of Legislative Decree 159/2011, but the defense's claims were merely requests to re-evaluate facts already properly assessed by the lower court. The court ruled that such appeals are not permitted under Italian law, resulting in the dismissal of the case and an order for Perre to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, 15 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; Appeals against preventive measures are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts already congruently assessed in the merits judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRE GIUSEPPE nato a LOCRI il 19/08/1975 avverso il decreto del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rzA1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto nr. 3/22 emesso il 21 aprile 2022 la Corte di Appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dal difensore di PERRE Giuseppe tesa ad ottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
2. Avverso detta decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PERRE Giuseppe deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 11, 15 del D.Igs. 6 settembre 2011 n. 159. Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 27.11.2022.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente