Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly sought re-evaluation of facts already judged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giacomo Morandi's appeal inadmissible because it constituted an improper request to re-evaluate facts already assessed by the lower court. Morandi argued for a review of the decision revoking his home detention, but the court found this lacked legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and Morandi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts already congruently assessed in the judgment of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANDI GIACOMO nato a MILANO il 25/01/1991 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 31 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa alla detenzione dell'esecuzione della pena presso il domicilio applicata con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Pavia del 19 novembre 2021 nei confronti di MORANDI Giacomo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MORANDI Giacomo, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente