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Ordinanza — n. 21527/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Claudio Giuseppe Granata inadmissible because it sought a re-evaluation of facts, which is prohibited in execution proceedings. The lower court had correctly identified that the temporal distance and distinct nature of the criminal acts precluded treating them as a continuous offense. The court ruled that the applicant's arguments merely requested a new factual assessment, a function reserved for the trial court, not the appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 607 cod. proc. pen.: Appeals in execution proceedings are limited to legal issues and procedural violations; requests for a re-evaluation of facts or evidence are inadmissible as they constitute an attempt to retry the case.

Parole chiave

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execution proceedings continuous offense inadmissible appeal factual re-evaluation Cassation jurisdiction infrazioni uniche e continuate concorso ideale criminalità grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 607 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA CLAUDIO GIUSEPPE nato a TAORMINA il 04/01/1978 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 aprile 2022 la Corte d'Appello di Reggio Calabria - quale giudice della esecuzione - rigettava l'istanza avanzata da GRANATA Claudio Giuseppe tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osservava che la distanza temporale tra i due episodi criminosi oggetto delle sentenze sopra indicate, congiuntamente alla circostanza che erano del tutto differenti il contesto, la trama dei rapporti illeciti e i correi nei diversi reati, costituiva elemento ostativo alla possibilità di riconoscere l'unicità del disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GRANATA Claudio Giuseppe deducendo violazione di legge, inosservanza di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid