Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual support under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by D'Amato Gianni inadmissible due to the generic nature of his legal arguments. The appellant challenged a lower court's rejection of his request to modify concurrent sentence cumulation, citing violations of Articles 68 and 671 of the Criminal Procedure Code. The court rejected these claims because the appellant failed to provide specific factual evidence supporting his alleged legal errors, rendering the appeal devoid of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual assertions supporting the alleged legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GIANNI nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 19/08/1967 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 maggio 2021 la Corte d'Appello di Catania, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da D'AMATO Gianni con cui si chiedeva la modifica del provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Catania in data 4.12.2017 e dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dall'imputato relativa all'applicazione del vincolo della continuazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AMATO Gianni deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.68 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non asseverati da alcun atto a sostegno della ipotesi formulata, a fronte di decisione immune da vizi in diritto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 202.2_