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Ordinanza — n. 21524/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation service assignment due to lack of procedural grounds and factual error claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Nasti's appeal against the Milan probation court's refusal to assign him to social services inadmissible. Nasti argued violations of constitutional rights and procedural norms regarding his permanent social danger, but the court found his claims factually unfounded. Since the lower court had already conducted a comprehensive assessment of his antisocial indicators, the cassation court rejected the request for a factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 27 Cost.; Art. 47 ord.pen.; Art. 666 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the applicant's arguments regarding factual errors or procedural violations are manifestly unfounded and do not justify a re-evaluation of the case facts.

Parole chiave

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probation service assignment permanent social danger appeal inadmissibility factual re-evaluation social services placement pericolo di reiterazione allontanamento nonostante motivi di salute rischio d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 27 Cost.
Art. 47 ord.pen.
Con ordinanza emessa il 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 ord.pen. presentata da NASTI Giovanni.
Art. 666 comma 5 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 27 Cost
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NASTI Giovanni deducendo violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 47 o.p., 666 comma 5 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332
Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTI GIOVANNI nato a NAPOLI il 04/09/1978 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 d I TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO J 2k 1. Con ordinanza emessa il 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 ord.pen. presentata da NASTI Giovanni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NASTI Giovanni deducendo violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 47 o.p., 666 comma 5 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza - con cui il ricorrente finisce col non confrontarsi) è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi 141 indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v.

Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione (peraltro commesso in epoca recente) ma da ulteriori elementi di conoscenza relativi alle condotte tenute dall'istante in passato. In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente finiscono per sollecitare una rivalutazione in fatto, non consentita in sede 'di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 202