Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21523/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention home order due to manifest unfounded social danger arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Jaku Klodian inadmissible due to the manifest unfoundedness of his legal grounds. Klodian challenged the Milan Supervision Tribunal's refusal of home detention and ordinary probation, arguing violations of Article 47 of the Penal Code. The court rejected this, noting the Tribunal had thoroughly verified social danger indicators and that the appellant's complaints merely requested a factual re-evaluation, which is prohibited in a legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47, comma 2, ordinamento penitenziario; Art. 616, codice di procedura penale: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the applicant's arguments regarding the violation of statutory provisions are manifestly unfounded, particularly when the lower court has already conducted a comprehensive verification of social danger indicators and the applicant's complaints do not justify a factual re-evaluation in a legality proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility manifest unfoundedness social danger assessment legality review limits probation refusal penal code article 47 procedural costs assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, comma 2, ordinamento penitenziario
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - JAKU Klodian deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 47 ord.pen.
Art. 616, codice di procedura penale
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332
Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKU KLODIAN nato il 24/05/1987 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /t IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà e rigettava l'istanza di affidamento in prova ordinario proposte da JAKU Klodian .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - JAKU Klodian deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 47 ord.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v.

Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza relativi alle condotte tenute dall'istante. In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente finiscono per sollecitare una rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P