Cassation court dismisses appeal for early release as procedurally unfounded due to lack of attendance request proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ferdinando Catarisano inadmissible for manifestly unfounded reasons. The lower court had granted 45 days of early release but rejected the appeal regarding prior conduct showing disrespect for authorities. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to prove they requested to attend the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the appellant cannot demonstrate a request to attend the hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARISANO FERDINANDO nato a CATANZARO il 22/07/1992 avverso l'ordinanza del 20/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano si pronunciava sul reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Milano aveva negato a CATARISANO Ferdinando il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata con riferimento a tre semestri di carcerazione. il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo, concedeva quindi al CATARISANO 45 giorni di liberazione anticipata in relazione al semestre espiato dal 3/11/2020 al 02/05/2021 e respingeva nel resto il reclamo. Nei semestri precedenti risultano censite condotte da cui traspare un inaccettabile atteggiamento del condannato, sprezzante nei confronti dell'Autorità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CATARISANO Ferdinando deducendo vizio del procedimento.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, non essendovi prova della richiesta di presenziare all'udienza da parte dell'interessato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden