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Ordinanza — n. 21521/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere fact re-evaluation, upholding lower court's refusal of early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it constituted a mere request to re-evaluate facts already properly assessed by the lower court. Spavone Emanuele challenged the Milan Supervision Tribunal's rejection of his early release request, arguing for violation of law and lack of evidence. The court ruled that such appeals are not permitted when they merely seek a second opinion on facts already congruently evaluated in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they constitute a mere solicitation for re-evaluation of facts already congruently assessed in the first instance, as they do not raise new legal issues.

Parole chiave

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early release appeal Cassation inadmissibility fact re-evaluation supervision tribunal procedural costs ripristino dell'effetto sospensivo mancanza di disciplina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAVONE EMANUELE nato a NAPOLI il 22/01/1984 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /2:-/ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da SPAVONE Emanuele avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano con cui si rigettava l'istanza di liberazione anticipata. In motivazione, il Tribunale osserva che non sussistono le condizioni per accogliere la domanda poiché l'episodio, riportato nell'ordinanza, appare indicativo della mancata partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPAVONE Emanuele deducendo violazione di legge, mancata acquisizione di prova rilevante e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President