Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty as improper fact re-evaluation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual elements already properly assessed by the lower court. The appellant, Lin Jinlai, challenged the revocation of his semi-liberty measure, arguing the tribunal failed to justify the decision regarding his unsuitable work context and illicit contacts. The court ruled that such appeals are not permitted when they merely request a new assessment of facts congruently evaluated in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals against revocation of semi-liberty measures are inadmissible if they constitute an improper request for re-evaluation of facts already congruently assessed by the court of surveillance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN JINLAI nato il 12/09/1990 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;D Atir IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura della semilibertà concessa a LIN Inlai con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 20.12.2021, e sospesa dal magistrato di sorveglianza di Milano con decreto emesso in data 5 aprile 2022. In motivazione, il Tribunale osserva che non sussistono le condizioni per la semilibertà, essendo il LIN inserito in un contesto lavorativo non idoneo al suo reinserimento sociale, che ha anzi favorito la ripresa di contatti con i suoi ex solidali per scopi illeciti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LIN Jinlai deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente