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Ordinanza — n. 21517/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order due to manifest unfounded arguments regarding detention suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, upholding the lower court's rejection of the nullity claim. The appellant argued violations of specific procedural articles regarding the suspension of execution orders, while the execution judge noted that a recent cumulative offense precluded suspension under Article 4 bis of the Penal Code. Consequently, the court ruled the arguments legally baseless and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court correctly identified that a cumulative offense precludes the suspension of execution orders.

Parole chiave

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manifest unfoundedness execution order nullity penal code suspension cumulative offense procedural costs Cassation inadmissibility detention execution esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 4 bis ord. pen.
Art. 360 c.1 c.p.p.
Art. 649 c.p.p.
Art. 656 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO SALVATORE nato a GARBAGNATE MILANESE il 24/03/1989 avverso il decreto del 04/05/2022 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••••n• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 4 maggio 2022 il Tribunale di Lecco - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta, avanzata da ROMEO Salvatore, di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. 74/2022 emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco con cui disponeva la prosecuzione della carcerazione presso un istituto carcerario anziché la prosecuzione della espiazione della pena agli arresti domiciliari, rilevando che nessuna violazione della disciplina di cui agli artt. 656 commi 5 e 10 e 649 cod. proc. pen. era stata commessa.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ROMEO Salvatore deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 649 e 656 comma 4 quater, 5 e 10 cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che - come spiegato dal giudice della esecuzione - il recente cumulo ricomprende un delitto ostativo ai sensi dell'art.4 bis ord. pen., il che preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presilen