Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21335/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming failure to recognize statutory mitigation for voluntary return to detention facility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Maurizio Garofalo's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to apply a specific statutory mitigation. Garofalo argued the mitigation should apply because he voluntarily returned to his detention facility, but the appellate court correctly determined that voluntary return alone is insufficient without formal surrender to an authority. The court upheld the dismissal based on established precedent requiring formal surrender or institutional presentation for this mitigation to apply.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385, fourth comma, cod. pen.; The statutory mitigation for voluntary surrender to detention is inapplicable when the evaded individual merely returns spontaneously to the facility without formally surrendering to an authority or presenting themselves at an institution.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary surrender mitigation detention facility return statutory mitigation application criminal appeal inadmissibility formal surrender requirement ritorno volontario inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan rimpatrio in sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, fourth comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MAURIZIO nato a PALERMO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Garofalo Maurizio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha escluso con corretti argomenti in fatto ed in diritto la ricorrenza dela attenuante di cui sopra facendo pertinente riferimento a giurisprudenza dl questa Corte secondo cui «non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione dorniciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); .-ilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ridar:ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il