Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment on grounds of insufficient reasoning regarding the absence of a justified motive, denial of a special mitigating circumstance, and a cause of non-punishment. The court ruled that the appellant's arguments merely expressed disagreement with the merits without critiquing the structure of the lower court's reasoning, which falls outside the permissible scope of a motivation review in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot examine the merits of the case if the appeal lacks a specific criticism of the lower court's reasoning structure, rendering the appeal inadmissible for lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE CESARE nato a TARANTO il 20/05/1967 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; [tAr' Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 settembre 2021, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato Cesare De Pace colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 19 settembre 2015, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di giustificato motivo, del diniego dell'attenuante speciale e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la sentenza di appello ha motivato in relazione all'assenza di giustificato motivo e in relazione al diniego dell'attenuante speciale, mentre l'applicazione della causa di non punibilità, non richiesta nel giudizio di appello, è incompatibile con la motivazione del diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 apri