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Ordinanza — n. 21333/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding trial motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Mancino's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments against the trial's lack of motivation. Although the appellant alleged a defect in the reasoning of the conviction judgment, the court found the complaint generic and devoid of substantive argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 361, n. 5 c.p.p.: An appeal based solely on a generic defect of motivation is inadmissible if it lacks specific arguments addressing the contested decision.

Parole chiave

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defect of motivation inadmissible appeal generic complaint lack of specific arguments procedural dismissal minaccia nel diritto penale reato mancato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 361, n. 5 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO VINCENZO nato a ANDRIA il 19/10/1992 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 settembre 2018, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Vincenzo Mancino colpevole dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 385 cod. pen. e art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 4 giugno 2018, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023