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Ordinanza — n. 21332/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive criticism of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning for denying generic and special mitigating circumstances. The court determined that the appellant's complaint merely expressed disagreement with the merits of the decision without any critique of the structure of the reasoning, which falls outside the permissible scope of a motivation review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal for inadmissibility based on a defect of motivation is rejected if the appellant merely expresses dissent regarding the merits of the decision without offering a substantive critique of the reasoning structure.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect of motivation substantive criticism jurisdictional review merits disagreement court costs Cassation procedure porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
art. 4 legge n. 110/1975
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA SALVATORE nato a PALERMO il 22/06/1974 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; ki\kg-Y 7; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Salvatore Ragusa colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 27 agosto 2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale; rilevato che la sentenza di appello ha motivato la decisione con riguardo ai punti oggetto del ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 april