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Ordinanza — n. 21331/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of generic mitigating circumstances review on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Giosafat inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giosafat argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances and misapplied Article 133 of the Penal Code regarding sentencing. The court ruled that these issues were precluded because the lower court had already provided a reasoned decision based on the defendant's prior record, the size of the weapon, and his attempt to evade police controls.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The review of discretionary sentencing decisions on appeal is precluded when the lower court has congruently motivated its choice based on relevant facts and the defendant's criminal history, thereby excluding any challenge regarding the recognition of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion review appeal preclusion Article 133 Penal Code criminal record evaluation inadmissible appeal court costs and fine adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIOSAFAT nato a PALERMO il 09/02/1990 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giosafat Bruno; rilevato che, con un unico articolato motivo, l'impugnazione censura, per violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena; ritenuto che le relative censure siano precluse nel presente giudizio, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la relativa decisione con i gravi precedenti dell'imputato, le rilevanti dimensioni del coltello posseduto, il tentativo di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'ordine, in questo Modo dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per la possibile valorizzazione, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dei precedenti penali, v.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso