Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding subjective intent, non-punishment grounds, and general mitigating circumstances. The court ruled that the appeal merely expressed disagreement with the judgment's merits without criticizing the structure of the reasoning, thus exceeding the permissible scope of motivation review in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 n. 5 c.p.p.; Art. 363 n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely expresses dissent on the merits of the decision without offering a specific critique of the structure of the motivation, as this exceeds the limits of the motivation review allowed in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/02/1985 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Giuseppe Colombo colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 febbraio 2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato (primo motivo), e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.(secondo motivo) e delle attenuanti generiche (terzo motivo); rilevato che la sentenza di appello ha motivato la decisione con riguardo ai punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile