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Ordinanza — n. 21329/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it amounts to a merit-based dissent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to grant non-prosecution and recidivism application lacked sufficient reasoning. The court ruled that the appellant's complaints merely expressed disagreement with the substantive decision without criticizing the structure of the reasoning, thus exceeding the permissible scope of a motivation review in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if it amounts to a dissent on the merits rather than a critique of the reasoning's structure.

Parole chiave

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lack of motivation cassation appeal non-prosecution recidivism merit-based dissent procedural inadmissibility court costs falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., commesso il 26 ottobre 2013, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 497-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., commesso il 26 ottobre 2013, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO MICHELANGELO nato a PALERMO il 20/04/1943 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha confermato la sentenza, in data 9 gennaio 2018, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva dichiarato Michelangelo Di Benedetto colpevole del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso il 26 ottobre 2013, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e dell'applicazione della recidiva (secondo motivo); rilevato che la sentenza impugnata ha motivato su i punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile