Italian Court dismisses deportation appeal for lack of motivation, ruling it is a merit challenge disguised as procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of his opposition to deportation solely on grounds of insufficient reasoning regarding his lack of ties in Italy. The court determined this argument was merely a disagreement with the decision's outcome rather than a valid critique of the judgment's structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 d.lvo n. 286/1998; Art. 363 c.p.c.: An appeal based solely on the absence of a network of ties in Italy is inadmissible if it constitutes a disguised challenge to the merits without criticizing the motivation's structure.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOXHOJ GENCI nato il 21/01/1986 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione, presentata da Genci Goxhoj, avverso l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza di Trento ai sensi dell'art. 16 d.lvo n. 286/1998; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di una rete di legami sul territorio nazionale; rilevato che, sul punto, l'ordinanza ha dato atto che la madre dell'istante non risiede stabilmente in Italia, mentre i parenti dimoranti in Italia non hanno, in realtà, mantenuto stabili contatti con l'istante medesimo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2