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Ordinanza — n. 21324/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of merit, ruling dissent on facts exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21324/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower tribunal failed to evaluate specific police reports and recent incidents regarding his dangerousness. The court ruled that this argument merely expressed disagreement with the factual assessment without critiquing the legal reasoning structure, which falls outside the scope of admissible review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Dissent on the merits of the factual assessment regarding dangerousness, without criticizing the structure of the motivation, is inadmissible in a judgment of legality.

Parole chiave

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judgment of legality admissible review limits dangerousness assessment lack of motivation dissent on merits minaccia non comprovata prognosi di pericolosità deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE EMANUELE nato a TERLIZZI il 16/03/1996 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Emanuele Loconte, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di pericolosità, siccome fondato su un recente episodio del quale, però, il Tribunale non aveva valutato le ragioni e sulla nota della polizia giudiziaria, priva di riscontri quanto alla verifica giudiziale dei fatti; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 202