Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Stefano Zerbino's appeal inadmissible because it challenged the substantive decision on his suitability for community detention rather than the reasoning itself. Zerbino argued the lower court failed to explain why he posed a danger, but the court found this constituted a mere disagreement with the outcome. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the permissible scope of reviewing legal motivation in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation based solely on a lack of motivation is inadmissible if the complaint amounts to a substantive disagreement with the decision's merits without criticizing the logical structure of the reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBINO STEFANO nato a CERIGNOLA il 06/04/1950 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Stefano Zerbino, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale , rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla pericolosità; rilevato che il provvedimento impugnato ha ammesso Zerbino alla detenzione domiciliare, negando la misura alternativa più ampia; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 202