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Ordinanza — n. 21322/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being too generic and lacking specific arguments against the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Trinni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a reduced sentence and challenged the court's assessment of the victim's statements, but these claims were deemed too general. The court rejected the appeal because the arguments failed to specifically address the factual basis or legal reasoning used by the lower court to justify the conviction and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for complaint are entirely generic and do not specifically confront the relevant parts of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of complaint lack of specific argumentation violation of law claim court costs and fine azione di risarcimento danni da sequestro esercizio di un’attvità economica libertà economica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
(capo b); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
artt. 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINNI IVAN nato a COSENZA il 16/11/1974 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Trinni; rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 393 cod. pen. (capo a) e 605 cod. pen. (capo b); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., siano del tutto aspecifiche, non confrontandosi con la parte della motivazione della sentenza che ha giustificato la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute idonee a supportare l'affermazione di responsabilità soltantoZ(uanto dotate di riscontri esterni; ritenuto, altresì, che del tutto generiche siano le considerazioni critiche svolte con il secondo motivo di censura in relazione alla asserite eccessività del trattamento sanzionatorio, non avendo il ricorso esplicitato quali concreti elementi avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a un più benevolo apprezzamento della pena da applicare; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec