Cassation court dismisses appeal for attempted murder due to lack of specific grounds and insufficient evidence of intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Pellicane inadmissible regarding the conviction for attempted murder. The appellant argued that the lower court failed to prove the specific intent to kill (animus necandi), suggesting the crime should be reclassified as personal injury. The court rejected this claim as manifestly unfounded and aspecific, noting that the appellate court provided adequate reasoning based on a thorough review of evidence, including the weapon used, injury patterns, and the interruption of the attack by third parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it is aspecific or manifestly unfounded, particularly when the appellate court has offered adequate motivation based on a scrupulous review of probative elements indicating criminal intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANE MASSIMO nato a CASTELVETRANO il 09/10/1980 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; u- t Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di tentato omicidio; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Pellicane; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la mancata derubricazione del delitto contestato in quello di lesioni personali, non essendo stata dimostrata l'esistenza del cd. animus necandi in capo all'imputato; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato e, in ogni caso aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della decisione, fondata su una scrupolosa rassegna degli elementi probatori raccolti, che con motivazione congrua e logica sono stati ritenuti indicativi dell'esistenza del dolo omicidiario (tra cui: la natura dell'arma utilizzata, i distretti corporei attinti dai colpi, l'interruzione della condotta solo a seguito dell'intervento dei terzi, la verbalizzazione della volontà di uccidere la persona offesa contestualmente ai colpi portati); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de