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Ordinanza — n. 21318/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the justification for obtaining general data and the subjective element of prescription violation. The court ruled that the appeal merely expressed a disagreement with the merits without criticizing the structure of the reasoning, thus exceeding the permissible scope of motivation review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal based solely on a lack of motivation is inadmissible if the appellant's complaint amounts to a substantive disagreement with the decision's outcome rather than a critique of the reasoning's structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation jurisdictional review substantive disagreement admissibility limits court costs criminal appeal Italian procedure infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
art. 610 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZANELLI SLIM nato il 06/11/1991 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2020, con cui il Tribunale ditemi aveva dichiarato Slim Rozzanelli colpevole dei reati di cui all'art. 610 cod. pen. e art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 23 marzo 2017, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di ottenere le generalità del soggetto con il quale si era verificato un sinistro stradale e in relazione all'elemento soggettivo della violazione della prescrizione della sorveglianza speciale; rilevato che la sentenza di appello ha motivato sui punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile