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Ordinanza — n. 21316/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding omitted witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ali' Bouaziz inadmissible for violating procedural rules concerning the renewal of trial proceedings. The appellant argued that two witnesses were improperly omitted from the second-instance hearing, claiming their testimony was essential for the defense. The court rejected this claim, finding the lower court's decision to exclude the witnesses was well-motivated and based on their clear irrelevance to the established facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific grounds, particularly when the appellate court has provided adequate reasoning for rejecting the request to renew the hearing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility omitted witness testimony renewal of trial proceedings manifestly unfounded appeal procedural violation udienza dibattimentale diritto a un ricorso effettivo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.
110 del 1975; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ali' Bouaziz; rilevato che, con due distinti motivi, esso censura, per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZIZ ALI' nato il 10/09/1965 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ali' Bouaziz; rilevato che, con due distinti motivi, esso censura, per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e d), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, finalizzata all'audizione di due testi asseritamente decisivi per le ragioni della difesa, che, in tesi, sarebbe stata illegittimamente e immotivatamente omessa dal Giudice di primo grado; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato, oltre che aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della reiezione della richiesta, pur ritualmente formulata con i motivi di appello, avendo il primo Giudice disposto la revoca implicita delle due testimonianze in ragione della loro chiara superfluità rispetto al compendio fino a quel momento raccolto, da cui era emersa la pacifica riferibilità del coltello all'imputato e la volontarietà del suo illegittimo possesso (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci