Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects procedural and substantive arguments regarding search illegality and subjective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Galati inadmissible, rejecting all three grounds raised against the Palermo Court of Appeal's judgment. The court held that the alleged illegality of a search does not invalidate the subsequent seizure of crime-related items, and that the lower court correctly addressed the subjective element and lack of minor offense exemption. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 191 cod. proc. pen.; Art. 253, comma 1, cod. proc. pen.: The illegality of a search by judicial police does not render subsequent seizure of crime-related items invalid, as seizure constitutes a mandatory act; furthermore, subjective culpability may be established even when the offense is negligent, provided the court offers congruous and logical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI GIUSEPPE nato a BORGETTO il 09/02/1961 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gelati; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge processuale, l'erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. peri., per avere la sentenza posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato le risultanze di un'attività di perquisizione illegittimamente disposta, e ritenuto che le deduzioni sul punto siano in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto a opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, e ritenuto che le deduzioni sul punto siano aspecifiche, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, che la natura colposa dell'illecito consentiva di formulare, a carico dell'imputato, un giudizio di rimproverabilità soggettiva connesso alla possibilità che egli interpellasse le Autorità amministrative per verificare la legittimità del possesso delle sostanze vietate; rilevato, quanto al terzo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,e ritenuto che le deduzioni sul punto siano manifestamente infondate e aspecifiche, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, dei motivi della relativa decisione, fondata sulla gravità dell'episodio contestato (argomentata con la rilevante quantità della sostanza detenuta) nonché sulla presenza di un precedente penale specifico (idoneo a escludere l'occasionalità della violazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.