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Ordinanza — n. 21314/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion from prior rejection in cognition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for recognition of continuity between crimes had already been rejected in the initial trial. The appellant argued that the facts were identical and the delay was due to incarceration, but the court noted the prior rejection barred this request in execution proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; Art. 645 c.p.p.: The judge of execution cannot overcome the preclusion arising from the rejection of the same request by the judge of cognition.

Parole chiave

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continuity between crimes preclusion in execution rejection in cognition inadmissibility of appeal guardiania extortion differimento dell'esecuzione della pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 c.p.p.
Art. 645 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12715/22 del 21.9.2021, Sergi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO FRANCESCO nato a VILLA LITERNO il 05/07/1959 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Francesco Martino, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il ricorrente non era stato mai condannato per reato associativo mafioso, le modalità della condotta erano state analoghe, trattandosi sempre di estorsioni in danno di agricoltori (così detta guardiania), vi era identità di luoghi di consumazione dei reati e la distanza temporale tra i fatti era stata dovuta alla carcerazione intermedia, tant'è vero che all'uscita dal carcere il ricorrente aveva preteso anche gli arretrati; rilevato che l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la richiesta proposta era stata già respinta nel giudizio di cognizione, con conseguente preclusione alla proposizione della richiesta in executívis; osservato che, sul punto, il ricorso e la memoria hanno valorizzato orientamento (Sez. 1, n. 12715/22 del 21.9.2021, Sergi) che non consente affatto di ritenere superabile, dal giudice dell'esecuzione, la preclusione derivante dal rigetto della stessa richiesta da parte del giudice della cognizione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 apr