Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to disguised merit argument on special mitigation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Maiorana's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Maiorana challenged the appellate court's refusal to grant special mitigation, arguing a lack of reasoning, but the court found this was merely a disguised attack on the conviction's merits. Since the appeal did not strictly challenge the structure of the reasoning, it fell outside the permissible scope of a review for lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 363, n. 6 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if the grounds constitute a disguised dissent on the merits rather than a critique of the reasoning structure.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/06/1993 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato Giuseppe Maiorana colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 ottobre 2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, che ha evidenziato trattarsi di coltello a serramanico della lunghezza di cm. 17,5 , senza alcuna critica alla struttura della motivazione,e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20