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Ordinanza — n. 21309/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error due to lack of broad plea deal title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21309/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mohsin Alì's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Alì argued that the GIP judge applied an illegal penalty because the crime title did not permit the 'broadened plea deal' procedure. The court rejected this, ruling that sentencing errors do not constitute illegal penalties unless they exceed statutory limits or lack legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Sentencing errors regarding the calculation of the penalty do not render the penalty illegal unless the sentence exceeds statutory limits or lacks legal basis, making such violations inadmissible after final judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal illegal penalty broadened plea deal sentencing error Cassation procedure uguaglianza nell'illegalità privazione illegittima della libertà eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, MIRAGLIA
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHSIN nato il 01/03/1988 avverso l'ordinanza del 15/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mohsin Alì, di revoca o annullamento della sentenza pronunciata in data 8 luglio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in quanto aveva applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., pena illegale, non consentendo il titolo del reato il così detto patteggiamento allargato; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la pena applicata in violazione dei limiti normativi dell'istituto del patteggiamento determinano l'illegalità della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto "la pena è illegale, ai fini qui rilevanti del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità del ricorso, non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore" (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, MIRAGLIA, Rv. 283689), e, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza non è consentito far valere violazioni di legge che hanno riguardato il giudizio di commisurazione della pena, e non hanno comportato l'applicazione di una pena "illegale" nei termini indicati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 apr