Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding identity of crime execution methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Colucci's appeal inadmissible for failing to challenge the substantive merits of the lower court's decision. Colucci argued the appellate court incorrectly evaluated the identity of the crime execution methods without sufficient reasoning. The court ruled that this argument constituted a disagreement with the judgment's outcome rather than a valid critique of the reasoning structure, thus exceeding permissible limits in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a lack of reasoning is inadmissible if the complaint merely expresses disagreement with the substantive decision without critiquing the logical structure of the motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI VINCENZO nato a FOGGIA il 16/09/1999 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata 111\, in parziale accoglimento della richiesta, presentata da Vincenzo Colucci, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati, Cia comunque respinto l'istanza con riguardo ai reati giudicati con sentenza pronunciata il 15 luglio 2019 dal Tribunale di Foggia; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata che non ha valutato correttamente il dato relativo all'identità delle modalità di esecuzione dei reati; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20