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Ordinanza — n. 21303/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to evaluate that the crimes occurred during sports events two years apart. The court rejected this, stating the complaint was merely a disagreement with the decision's outcome rather than a critique of its reasoning structure.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal based solely on a disagreement with the substantive decision without criticizing the structure of the reasoning is inadmissible as it exceeds the limits of the motivation review in a jurisdiction of legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Lack of Motivation Jurisdiction of Legality Appeal Inadmissibility Substantive Disagreement divieto di molestie misura disciplinare reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZINNARO FRANCESCO nato a COSENZA il 23/08/1981 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; L\P6 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Francesco Azzinnaro, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato che si tratta di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, a distanza di due anni l'uno dall'altro; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 202