Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21302/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order due to improper timing of legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the execution order inadmissible because the legal issue was not raised at the correct procedural stage. The appellant argued that the judge failed to evaluate the administrative violation definitively, but the court found the argument unfounded. Since the offense occurred after the relevant law change, the legal question must have been raised during the opposition to the criminal decree, not during execution proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 673 cod. proc. pen.; The legal challenge regarding the application of the recidivism aggravation must be raised during the opposition to the criminal decree, not during the execution phase, rendering such appeals inadmissible if filed too late.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal execution proceedings recidivism aggravation procedural timing inadmissible appeal legal challenge stage istanza di revisione penale riesame dell'entità pena impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 673 cod. proc. pen.
d.lvo n. 8/2016
art. 673 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO IVAN nato a COSENZA il 26/09/1995 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ivan Benvenuto, di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., del decreto penale n. 892/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, richiesta fondata sull'assunto della illegittima applicazione dell'aggravante della "recidiva nel biennio" e della conseguente depenalizzazione del fatto ai sensi del d.lvo n. 8/2016; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto al giudice dell'esecuzione non era stata chiesta una valutazione in diritto, bensì la verifica dell'assenza nel fascicolo processuale di un provvedimento amministrativo definitivo di it accertamento della violazione amministrativa, non potendo essere considerata tale la mera contestazione dell'illecito, cui fa riferimento la comunicazionevnotizia di reato in atti; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il fatto è successivo alla novella di cui al d.lvo n. 8/2016 e quindi la questione giuridica di cui al ricorso doveva essere proposta con l'opposizione al decreto penale, e non può essere oggetto di incidente di esecuzione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile