Cassation court dismisses appeal against execution order due to improper timing of legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the execution order inadmissible because the legal issue was not raised at the correct procedural stage. The appellant argued that the judge failed to evaluate the administrative violation definitively, but the court found the argument unfounded. Since the offense occurred after the relevant law change, the legal question must have been raised during the opposition to the criminal decree, not during execution proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 673 cod. proc. pen.; The legal challenge regarding the application of the recidivism aggravation must be raised during the opposition to the criminal decree, not during the execution phase, rendering such appeals inadmissible if filed too late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO IVAN nato a COSENZA il 26/09/1995 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ivan Benvenuto, di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., del decreto penale n. 892/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, richiesta fondata sull'assunto della illegittima applicazione dell'aggravante della "recidiva nel biennio" e della conseguente depenalizzazione del fatto ai sensi del d.lvo n. 8/2016; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto al giudice dell'esecuzione non era stata chiesta una valutazione in diritto, bensì la verifica dell'assenza nel fascicolo processuale di un provvedimento amministrativo definitivo di it accertamento della violazione amministrativa, non potendo essere considerata tale la mera contestazione dell'illecito, cui fa riferimento la comunicazionevnotizia di reato in atti; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il fatto è successivo alla novella di cui al d.lvo n. 8/2016 e quindi la questione giuridica di cui al ricorso doveva essere proposta con l'opposizione al decreto penale, e non può essere oggetto di incidente di esecuzione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile