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Ordinanza — n. 21301/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Aaron Niosi's appeal inadmissible for challenging the lower court's refusal to recognize the continuity of offenses. Niosi argued the decision lacked proper reasoning regarding the proximity of crimes and their homogeneity as traffic violations. The court rejected this, stating that the appellant's complaint amounted to a substantive disagreement with the judgment rather than a valid critique of the decision's structure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal based solely on a disagreement with the merits of the decision, without criticizing the structure of the reasoning, exceeds the limits of the admissible motivation review and is therefore inadmissible.

Parole chiave

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continuity of offenses lack of motivation substantive review traffic violations admissible appeal abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIOSI AARON nato a CAMPINA GRANDE( BRASILE) il 17/05/1985 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t\ry Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Aaron Niosi, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato correttamente la prossimità di tempo e di luogo dei reati, e l'omogeneità trattandosi di violazioni del codice della strada; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 202