Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits is not a valid ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Paola Panzarella inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize the continuity of crimes, arguing the decision lacked sufficient motivation regarding her request to modify her home detention location. The court held that merely disagreeing with the substantive outcome does not constitute a valid critique of the decision's structure or reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A groundless appeal based solely on disagreement with the merits, without criticizing the structure or reasoning of the decision, is inadmissible as it exceeds the limits of the motivation review in a jurisdiction of legality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZARELLA PAOLA nato a PAOLA il 19/07/1979 avverso l'ordinanza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Paola Panzarella, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato che proprio l'istante aveva chiesto la modifica del luogo ove stare agli arresti domiciliari al fine di commettere i successivi reati; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023