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Ordinanza — n. 21299/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it is a merit challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Minniti's appeal inadmissible for failing to challenge the substantive decision. Minniti argued the lower court lacked motivation regarding the functional link between crimes, but the court found this merely expressed disagreement with the outcome. Consequently, the appeal was rejected, and Minniti was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if it merely expresses dissent on the merits without criticizing the structure of the reasoning.

Parole chiave

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lack of motivation appeal inadmissibility substantive challenge functional link between crimes Italian Supreme Court infrazioni uniche e continuate criminalità persistente reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 14/11/1986 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giovanni Minniti, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di Motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'omogeneità e il collegamento funzionale tra i reati; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023