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Ordinanza — n. 21297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on appeal court's conviction for re-entry after expulsion due to lack of procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court lacked proper reasoning regarding the appellant's intent to re-enter illegally. The court rejected this, finding the appellate court's reasoning was logical and based on specific facts like passport discrepancies and prior sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the defense merely re-evaluates the evidence without attacking the logical congruence of the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal vizio di motivazione dolo re-entry re-entry after expulsion procedural defect motivo d'espulsione espatrio illegale insufficiente riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 235 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGRASHVILI LEVAN nato il 06/05/1986 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale Levan Dograshvili è stato condannato per il delitto di cui all'art. 235 cod. pen., per avere fatto rientro in Italia dopo essere stato espulso dal Tribunale di sorveglianza di Milano; esaminato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con il quale, con l'unico motivo di doglianza, la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto contestato; ritenuto che le argomentazioni difensive abbiano carattere sostanzialmente rivalutativo del compendio probatorio e non abbiano aggredito, se non con modalità sostanzialmente confutative, la congrua e logica motivazione offerta dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato, in maniera puntuale, gli elementi di fatto dai quali è stata inferita la sussistenza di una piena consapevolezza dell'avvenuta adozione del provvedimento espulsivo (ovvero che la sua adozione risalisse già alla prima sentenza di condanna, l'uso di un passaporto riportante generalità diverse da quelle in precedenza utilizzate); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso