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Ordinanza — n. 21296/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was a lack of motivation in the lower court's order. The appellant argued the decision relied on factual circumstances not matching reality, but the court found this constituted a mere disagreement with the decision's substance rather than a critique of its reasoning structure. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the permissible scope of motivation review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: A challenge based solely on the lack of motivation or factual inaccuracies in the lower court's reasoning is inadmissible if it amounts to a disagreement with the substantive decision without critiquing the logical structure of the motivation.

Parole chiave

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lack of motivation substantive disagreement jurisdictional appeal admissible review limits factual circumstances prove acquisite tramite sorveglianza registrazione delle ore di lavoro momento della trasmissione delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/07/1968 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (1AL-o' ri Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giuseppe Cannone, di concessione dell'affidamento in prova terapeutico, revocandone l'applicazione provvisoria disposta dal magistrato di sorveglianza di Catania; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, siccome fondata su circostante di fatto non corrispondenti alla realtà; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20