Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal requirements for conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime committed after the one currently under trial, arguing violations of the law and lack of reasoning regarding conditional sentence suspension. The court rejected these claims because the first ground concerned a point not properly transferred to the appellate court, while the second was deemed too generic as the defense failed to prove the legal prerequisites for the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Appeals based on generic defects or points not properly transferred to the appellate court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GAETANO nato a NAPOLI il 18/10/1952 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (t& t Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha confermato la sentenza in data 27 febbraio 2019 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva dichiarato Gaetano Di Maria colpevole del reato di cui all'art. 453 cod. pen., accertato il 3 settembre 2014, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 400 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione della legge penale non risultando accertata la data di consumazione del reato (primo motivo) e difetto di motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena (secondo motivo); ritenuto che il primo motivo non è consentito, in quanto relativo a punto della decisione rispetto al quale non era stata devoluta la cognizione al giudice di appello né era stato oggetto di annullamento; ritenuto che il secondo motivo è generico, in quanto, a fronte del rilievo di condanna per reato commesso successivamente a quello per cui è processo, la difesa non allega la sussistenza dei requisiti legali per la concessione del beneficio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 apr