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Ordinanza — n. 21294/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation because the second crime was committed in conjunction with others using similar methods to the first. The court rejected this, stating the appellant merely disagreed with the substantive decision without criticizing the structure of the reasoning, which falls outside the permissible scope of review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: A party's disagreement with the substantive outcome of a decision, without a specific critique of the reasoning's structure, constitutes an inadmissible appeal for lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation substantive review jurisdictional appeal inadmissible appeal procedural limits concorso materiale di reati reato continuato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENERI GOFFREDO nato a CENTOLA il 02/03/1972 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Goffredo Veneri, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto anche il secondo reato era state commesso in concorso con altri e quindi con modalità analoghe al primo reato; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023